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La legge n. 4/2004, con la definizione di “accessibilità”
intende riferirsi alla “capacità dei sistemi informatici,
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni
fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro
che a causa di disabilità necessitano di tecnologie
assistive o configurazioni particolari”. Essa riguarda i
prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle
pubbliche amministrazioni. |